Privacy pronta per il nuovo anno: Lo studente non può divulgare le lezioni registrate in classe

Video e social in aula: cosa si può pubblicare e cosa no secondo il Garante

Posso postare le lezioni del mio professore su Youtube? E le foto del mio compagno di banco mentre copia i compiti su Instagram o quelle della prima della classe mano nella mano col campione sportivo dell’istituto su Tik Tok? Per cominciare a mettere un po’ di ordine fra diritto alla privacy e condivisione ‘mediatica’ della vita scolastica, il Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) ha emanato una serie di risposte pratiche sulle situazioni più diffuse. Ecco quali sono le principali, riassunte dal quotidiano Italia Oggi – Azienda Scuola.
Dagli scrutini a video e selfie delle feste scolastiche, dai temi in classe alla registrazione delle lezioni: sono tutte materie in cui bisogna fare attenzione alla privacy. Per aiutare le scuole il Garante della privacy ha diffuso alcune risposte pratiche, così da partire con il piede giusto nell’avvio di anno scolastico.

 

TEMI IN CLASSE. Non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell’insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l’equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.
ALL’USCITA. A riguardo della necessità di fornire copia della carta identità delegante/delegato per prelevare figlio all’uscita da scuola, è facoltà delle istituzioni scolastiche regolare e modulare tali modalità, assicurando al tempo stesso le cautele necessarie a garantire l’identificabilità dei soggetti coinvolti e che i dati eventualmente raccolti siano protetti (da accessi abusivi, rischi di perdita o manomissione) con adeguate misure di sicurezza.
ESITI E SCRUTINI. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Miur. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle «prove differenziate» sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (Dsa) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.
COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE. A riguardo delle comunicazioni scuola-famiglia, le circolari, le delibere o altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono contenere dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate).
DISABILI E DSA. La conoscenza di dati su disabilità e disturbi dell’apprendimento è limitata ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad esempio i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato.
SMARTPHONE. Spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l’utilizzo degli smartphone all’interno delle aule o nelle scuole stesse. In ogni caso, qualora gli smartphone siano utilizzati per riprendere immagini o registrare conversazioni, l’utilizzo dovrà avvenire esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.
FOTO E VIDEO. Le riprese video e fotografie raccolte dai genitori durante gite, feste e saggi scolastici non violano la privacy, in quanto sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.
LEZIONI REGISTRATE. L’alunno può registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti) e ottenere il loro consenso. Inoltre, la specifica normativa di settore (L. n. 170/2010) prevede che gli studenti che presentano disturbi dell’apprendimento hanno il diritto di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica. In particolare, viene stabilito che gli studenti con diagnosi di Dsa possono utilizzare gli strumenti di volta in volta previsti dalla scuola nei piani didattici personalizzati che li riguardano (ivi compreso il registratore o il pc). In questi casi non è necessario richiedere il consenso delle persone coinvolte nella registrazione.
GRADUATORIA DOCENTI E ATA. Gli istituti scolastici possono pubblicare sul loro sito istituzionale le graduatorie di docenti e personale Ata. Questo consente a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e il proprio punteggio. Tali liste devono però contenere solo il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. È invece eccedente la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati.
TELECAMERE. Si possono installare telecamere all’interno degli istituti scolastici, ma l’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. Può risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli. Le telecamere che inquadrano l’interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato.
QUESTIONARI E RICERCHE. Le scuole possono consentire a soggetti legittimati di svolgere attività di ricerca, tramite questionari da sottoporre agli alunni, contenenti richieste di informazioni, ma soltanto se i ragazzi e, nel caso di minori, chi esercita la responsabilità genitoriale, siano stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e sulle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali degli alunni e, se previsto, abbiano acconsentito al trattamento dei dati. Ragazzi e genitori devono, comunque, avere sempre la facoltà di non aderire all’iniziativa.
DATI SENSIBILI. Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali (ad esempio dati sulle convinzioni religiose, dati sulla salute) solo se espressamente previsto da norme di legge o regolamentari. In ogni caso non possono essere diffusi i dati relativi alla salute: non è consentito, ad esempio, pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità oppure quegli degli alunni che seguono un regime alimentare differenziato per motivi di salute.
RETTA MENSA. È illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi on line devono avere carattere generale, mentre le comunicazioni indirizzate alle singole persone, devono essere a carattere individuale.

 

Articolo di Antonio Ciccia Messina

 

Azienda Scuola: “Il garante ha pubblicato una serie di indicazioni, dagli scrutini alle feste scolastiche”

Italia Oggi – Martedì 6 settembre 2022, pagina 37